In conformità con
l’articolo 11 capoverso 2 della legge federale sulla procedura amministrativa in combinato disposto con
l’articolo 8 dell’ordinanza sulla comunicazione per via elettronica
nell’ambito di procedimenti amministrativi l’autorità può notificare una decisione per via elettronica
a una parte che ha acconsentito per iscritto a tale tipo di notificazione per il procedimento in questione.
Il consenso può essere revocato in qualsiasi momento.